Art. 5.
(Nomi, indicazione e simbolo).

      1. Soltanto i produttori e gli utilizzatori che rispettano il relativo disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3 possono fare riferimento a un prodotto recante sull'etichetta la denominazione «autenticità certificata» nella pubblicità, nella fornitura e nei documenti relativi al medesimo prodotto.
      2. Sull'etichetta di un prodotto agroalimentare, qualora si faccia riferimento all'autenticità, deve figurare il nome registrato, accompagnato dalla denominazione «autenticità certificata» e dall'eventuale marchio di qualità di cui all'articolo 6.